Norme di attuazione del Codice Deontologico
Premessa
Le presenti norme hanno lo scopo di fornire indicazioni sull’applicazione del codice deontologico. Si riportano alcune situazioni applicative che non devono essere considerate esaustive, intendendo così che particolari casi, non espressamente indicati, non devono essere considerati esclusi.
Ogni violazione al codice deontologico comporta la applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento per le professioni di Ingegnere ed Architetto approvato con R.D. 23.10.1925, n. 2537.
1- Incompatibilità
1.1
Si ravvisano le condizioni di incompatibilità principalmente nei seguenti casi:
- Posizione di giudice in un concorso a cui partecipa come concorrente (o viceversa) un altro professionista che con il primo abbia rapporti di parentela o di collaborazione professionale continuativa, o tali comunque da poter compromettere l’obiettività del giudizio;
- Abuso diretto o per interposta persona, dei poteri inerenti la carica ricoperta per trarre comunque vantaggi per sé o per gli altri;
- Esercizio della libera professione in contrasto con norme specifiche che lo vietino e senza autorizzazione delle competenti autorità (nel caso di Ingegneri dipendenti, amministratori, ecc.);
- Collaborazione sotto qualsiasi forma alla progettazione, costruzione, installazione, modifica, riparazione o manutenzione di impianti, macchine, apparecchi, attrezzature, costruzioni e strutture per i quali riceva l’incarico di omologazione, collaudo, o di visite periodiche ai fini della sicurezza;
- Fermo restando quanto disposto dall’art. 41/bis della Legge 765/1967 e da ogni altra disposizione statale o regionale in materia, l’Ingegnere che rediga o abbia redatto un piano regolatore, un piano di fabbricazione o altri strumenti urbanistici di iniziativa pubblica nonché il programma pluriennale d’attuazione, deve astenersi, dal momento dell’incarico fino alla approvazione, dall’accettare da committenti privati, incarichi professionali di progettazione inerenti l’area oggetto dello strumento urbanistico.
Considerate le difficoltà burocratiche / amministrative degli Enti pubblici e le inerzie politiche che possono dilatare il tempo intercorrente tra l’assunzione dell’incarico e l’approvazione definitiva degli strumenti urbanistici, si ritiene necessario precisare che il periodo di tempo di incompatibilità, di cui alle norme deontologiche, deve intendersi quello limitato sino alla prima adozione dello strumento da parte dell’amministrazione committente.
Tale norma è estesa anche a quei professionisti che con il redattore del piano abbiano rapporti di collaborazione professionale continuativa in atto.
L’Ingegnere è personalmente responsabile della propria opera sia nei riguardi della committenza sia nei riguardi della collettività.
1.2
Si manifesta incompatibilità anche nel contrasto con i propri doveri professionali quali:
- Nella partecipazione a concorsi le cui condizioni del bando siano state giudicate dal Consiglio Nazionale Ingegneri o dagli Ordini (per i soli concorsi provinciali) pregiudizievoli dei diritti o del decoro dell’Ingegnere, sempre che sia stata emessa formale diffida e che questa sia stata comunicata agli iscritti tempestivamente;
- Nella sottomissione a richieste del committente che siano volte a contravvenire leggi, norme e regolamenti evidenti.
1.3
L’Ingegnere nell’espletare l’incarico assunto, si impegna ad evitare ogni forma di collaborazione che possa identificarsi con un subapalto del lavoro intellettuale o che porti allo sfruttamento di esso; deve inoltre rifiutarsi di legittimare il lavoro abusivo.
2 - Rapporti con gli Organismi di autogoverno
2.1
Gli impegni che il Consiglio dell’Ordine, la Federazione e/o la Consulta Regionale e Consiglio Nazionale richiedono di norma ai loro iscritti sono i seguenti:
- comunicare tempestivamente al Consiglio le norme ricevute in rappresentanza o su segnalazione dello stesso o di altri organismi;
- svolgere il mandato limitatamente alla durata prevista di esso;
- accettare la riconferma consecutiva dello stesso incarico solo nei casi ammessi dal Consiglio o altro organismo nominante;
- prestare la propria opera in forma continuativa per l’intera durata del mandato, seguendo assiduamente e diligentemente i lavori che il suo svolgimento comporta, segnalando al Consiglio dell’Ordine con sollecitudine tutte le violazioni o supposte violazioni di norme deontologiche, come a leggi dello Stato di cui sia venuto a conoscenza nell’adempimento dell’incarico comunque ricevuto;
- presentare tempestivamente le proprie dimissioni nel caso di impossibilità a mantenere l’impegno assunto;
- controllare la perfetta osservanza delle norme che regolano i lavori a cui si partecipa.
3 - Rapporti con i colleghi e i collaboratori
3.1
I rapporti fra ingegneri e collaboratori sono improntati dalla massima cortesia e correttezza.
3.2
L’Ingegnere assume la piena responsabilità della organizzazione della struttura che utilizza per eseguire l’incarico affidatogli, nonché del prodotto dell’organizzazione: l’Ingegnere copre la responsabilità dei collaboratori per i quali deve definire, seguire e controllare il lavoro svolto e da svolgere.
3.3
L’illecita concorrenza può manifestarsi in diverse forme;
- critiche denigratorie sul comportamento professionale di un collega;
- offerte delle proprie prestazioni in termini concorrenziali ad esempio attraverso la proposta ad un possibile committente di progetti svolti per autonoma iniziativa;
- operazioni finalizzate a sostituire un collega che stia per avere o abbia avuto un incarico professionale;
- attribuzione a sé della paternità di un lavoro eseguito in collaborazione, senza che sia chiarito l’effettivo apporto dei collaboratori;
- utilizzazione della propria posizione presso Amministrazioni o Enti per acquisire incarichi professionali direttamente o per interposta persona;
- partecipare come consulente presso Enti banditori o come membro di commissioni giudicatrici di concorso che non abbiano avuto esito conclusivo, per accettare incarichi inerenti la progettazione che è stata oggetto del concorso;
- abuso di mezzi pubblicitari sulla propria attività professionale di tipo reclamistico e che possano ledere in vario modo la dignità della professione.
4 - Rapporti con il Committente
4.0
L’Ingegnere non può, senza autorizzazione del committente o datore di lavoro, divulgare i segreti di affari e quelli di natura tecnica di cui è venuto a conoscenza nell’espletamento delle proprie funzioni. Inoltre, non può usare, in modo da danneggiare il committente, le notizie a lui fornite, nonché il risultato di esami, prove e ricerche effettuate per svolgere l’incarico ricevuto.
4.1
L’Ingegnere può fornire prestazioni professionali a titolo gratuito solo in casi particolari, quando sussistono valide motivazioni ideali ed umanitarie.
4.2
Possono non considerarsi prestazioni professionali soggette a remunerazione tutti quegli interventi di aiuto o consulenza rivolti a colleghi Ingegneri che, o per limitate esperienze dovute alla loro giovane età o per situazioni professionali gravose, si vengono a trovare in difficoltà.
5 - Rapporti con la collettività e il territorio
5.1
Costituisce infrazione disciplinare l’evasione fiscale nel campo professionale purché definitivamente accertata.